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Clausole “zero costi” e ius variandi ex art. 118 TUB

11 Luglio 2023

Con decisione n. 6781 del 3 luglio 2023 il Collegio di Coordinamento ABF si è pronunciato in merito alla legittimità della modifica unilaterale del contratto relativa a condizioni economiche inizialmente indicate come gratuite dall’intermediario. In particolare, la fattispecie al vaglio del Collegio riguarda l’introduzione di un onere per un servizio originariamente previsto pari ad “Euro 0,00”, perché non prestato dall’intermediario, in seguito divenuto oneroso, nonostante il servizio non sia mai stato attivato dal cliente. A tal riguardo, nella giurisprudenza arbitrale si sono registrati orientamenti divergenti. In particolare, secondo alcuni collegi una siffatta variazione è da considerarsi illegittima, poiché l’aumento di un costo originariamente previsto pari a zero equivale a introdurre ex novo un onere non previsto, e ciò non può essere disposto unilateralmente dall’intermediario con il meccanismo di cui all’art. 118 TUB (cfr. ad esempio Coll. Milano, n. 15724/2022). Muovendo lungo un versante opposto, altri collegi hanno ritenuto legittimo l’esercizio dello ius variandi con riferimento alla modifica delle condizioni economiche inizialmente previste a zero, purché venga provato il giustificato motivo. Da quest’angolo visuale, una condizione economica del contratto è suscettibile di variazione unilaterale per il semplice fatto che la clausola faccia parte del regolamento contrattuale (cfr. per tutte Coll. Palermo, n. 191/2023). Con la richiamata decisione, il Collegio di Coordinamento, sciogliendo il contrasto interpretativo sorto nelle decisioni dei Collegi territoriali dell’Arbitro, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale. Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima”.

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