La sentenza della Cassazione n. 1390 del 22 gennaio 2026 chiude con nettezza un interrogativo che, dopo la riforma del 2025, aveva preso a circolare con insistenza: i nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci introdotti dall’art. 2407, comma 2, c.c. valgono anche per fatti anteriori? La risposta è secca: no, la norma non retroagisce. La Corte richiama un principio antico e saldo: una disciplina sopravvenuta incide solo sui fatti successivi, salvo un’espressa – e costituzionalmente sostenibile – previsione contraria. Nulla di simile accompagna il nuovo art. 2407. Il tetto risarcitorio parametrato al compenso del sindaco opera dunque solo per le condotte successive al 12 aprile 2025. Il percorso argomentativo è lineare. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale nasce nel momento stesso in cui il pregiudizio si verifica: lì si cristallizzano fattispecie e misura del danno. Poiché il danno patrimoniale mira a reintegrare la perdita effettiva subita dalla società — la differenza tra il patrimonio quale è e quale sarebbe stato senza l’inadempimento — la quantificazione deve avvenire secondo la legge vigente al tempo del fatto. Una norma successiva non può comprimere un diritto già maturato, né ridurre retroattivamente l’estensione del pregiudizio. Una retroattività, osserva la Cassazione, finirebbe per vulnerare tre presìdi dell’ordinamento: (i) la parità di trattamento tra amministratori e sindaci, prima accomunati nella responsabilità solidale; (ii) l’affidamento della società e dei creditori a ottenere l’integrale risarcimento; (iii) la funzione del giudice, tenuto a determinare l’intero pregiudizio secondo la legge del tempo del fatto. In assenza di una scelta legislativa chiara e costituzionalmente bilanciata, la norma resta confinata al futuro. La decisione restituisce così un quadro ordinato: la riforma del 2025 inaugura un nuovo regime, ma non riscrive il passato. Per gli operatori, ciò significa che i fatti anteriori continuano a essere giudicati secondo la disciplina previgente, con responsabilità piena e senza tetti risarcitori.