La sentenza n. 292 del 6 gennaio 2026 offre una presa di posizione chiara sulla validità della clausola che estende agli eredi del garante la solidarietà e l’indivisibilità della fideiussione. La Cassazione esclude che tale pattuizione possa essere ricondotta a un patto successorio vietato, riconoscendole invece natura meramente garantistica. La vicenda nasce dall’opposizione proposta dall’erede di un fideiussore, chiamata in giudizio dalla banca insieme alla debitrice principale poi fallita. L’opponente sosteneva di essere obbligata solo nei limiti della propria quota ereditaria e contestava la clausola della fideiussione che estendeva la solidarietà ai successori, ritenendola nulla per violazione dell’art. 458 c.c. La Corte respinge l’impostazione, ricordando come sia ormai consolidato l’orientamento secondo cui il debitore può validamente convenire che i propri eredi rispondano solidalmente del debito, salva per costoro la possibilità di sottrarsi al vincolo rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio d’inventario. Non si tratta, dunque, di un patto che incide sulla delazione ereditaria, né di un accordo volto a regolare anticipatamente la successione, ma di una clausola che rafforza la garanzia prestata al creditore. Secondo la Corte, la pattuizione non persegue alcuno scopo successorio: il creditore non ha interesse a disciplinare la futura successione del garante, ma soltanto a ottenere una garanzia più solida nel presente, con effetti che naturalmente si proiettano nel futuro. La clausola, pertanto, non modifica l’assetto successorio, ma incide sul contenuto dell’obbligazione assunta dal garante, restando pienamente valida. Quanto al possibile contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto, la Corte lo considera un falso problema. Gli eredi, infatti, non sono privi di tutela: possono sempre scegliere di non accettare l’eredità o di accettarla con beneficio d’inventario, evitando così che il vincolo si estenda al loro patrimonio personale.